CORSO LAVORATORI FORMAZIONE SPECIFICA PER AZIENDE CLASSIFICATE A RISCHIO ALTO -di 12 ore – corso in Aula – Per informazioni su Date e Location di svolgimento Numero Verde 800-089590
183,00€ inc. IVA
Art. 37 D.Lgs 81/08 e s.m.i.: prevede l’obbligo per i lavoratori, preposti e dirigenti di ricevere a cura del Datore di Lavoro una adeguata e specifica formazione oltre che un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Accordo Stato Regioni 21/12/2011: determina durata, contenuti e metodologie formative.
Secondo quanto dettato dall’ allegato II “Informazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007”, si intendono aziende a rischio basso quelle appartenenti ai settori: agricoltura, pesca, trasporti, magazzinaggi, comunicazioni, assistenza sociale non residenziale, pubblica amministrazione, istruzione.
Tutti i lavoratori appartenenti ad aziende la cui attività è classificata di livello medio
Art 2 lettera a D.Lgs 81/08: Lavoratore e’ quella persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cosi’ definito è equiparato:
- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società o dell’ente stesso;
- l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 e seguenti del codice civile;
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione;
- i volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della protezione civile;
- il lavoratore di cui al D.Lgs 1 dicembre 1997 n. 467 e s.m.i.
Art. 37 D.Lgs 81/08 e s.m.i.: prevede l’obbligo per i lavoratori, preposti e dirigenti di ricevere a cura del Datore di Lavoro una adeguata e specifica formazione oltre che un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Accordo Stato Regioni 21/12/2011: determina durata, contenuti e metodologie formative.
Secondo quanto dettato dall’ allegato II “Informazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007”, si intendono aziende a rischio basso quelle appartenenti ai settori: agricoltura, pesca, trasporti, magazzinaggi, comunicazioni, assistenza sociale non residenziale, pubblica amministrazione, istruzione.
- Rischi infortuni
- Meccanici generali
- Elettrici generali
- Macchine
- Attrezzature
- Cadute dall’alto
- Rischi da esplosione
- Rischi chimici
- Nebbie, oli, fumi, vapori, polveri
- Etichettatura
- Rischi cancerogeni
- Rischi biologici
- Rischi fisici
- Rumore
- Vibrazione
- Radiazioni
- Microclima e illuminazione
- Videoterminali
- DPI organizzazione del lavoro
- Ambienti di lavoro
- Stress Lavoro Correlato
- Movimentazione manuale carichi
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto)
- Segnaletica
- Emergenze
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
- Procedure esodo e incendi
- Procedure organizzative per il primo soccorso
- Incidenti e infortuni mancati
- Altri rischi
La trattazione dei rischi sopra indicata va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs 81/08.
I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
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