Cambia la formazione per la sicurezza sul lavoro
La nuova figura del Datore di Lavoro.
Il Decreto Legge n. 146 del 2021 – all’art. 1, comma 2 – individua la nuova figura del Datore di Lavoro come ” colui che, in forza di titolo legittimo, ha la responsabilità dell’organizzazione e della gestione dei lavori nell’azienda o nell’unità produttiva “. La legge n. 215 del 2021 , all’art. 1, comma 2 – stabilisce che tale figura debba essere un soggetto diverso dal Preposto e dal Dirigente .Il Datore di Lavoro risponde penalmente dei reati commessi a danno dei lavoratori nell’ambito dell’azienda o unità produttiva per cui è responsabile. Si configura quindi una vera e propria responsabilità penale per il Datore di Lavoro in ordine alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Il nuovo decreto legge, all’art. 1, comma 2, individua la nuova figura del Datore di Lavoro come ” colui che, in forza di titolo legittimo, ha la responsabilità dell’organizzazione e della gestione dei lavori nell’azienda o nell’unità produttiva “. Si configura quindi una nuova nomina con maggiore responsabilità penale per il Datore di Lavoro in ordine alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
I nuovi obblighi . la formazione specifica del Datore di Lavoro
Il Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo n. 81/2008 , ha l’obbligo di valutare i rischi connessi all’attività lavorativa ed adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. A tal fine, egli può avvalersi della consulenza di professionisti esterni (tecnici della sicurezza) o interni (responsabili del servizio prevenzione e protezione – RSPP). Il Datore di Lavoro è tenuto altresì a fornire ai lavoratori adeguate informazioni sui rischi connessi all’attività lavorativa e sulle misure adottate per ridurre o eliminare tali rischi.
La vera novità è l’introduzione della formazione obbligatoria per il Datore di Lavoro , attraverso specifici corsi cui dovranno sottoporsi tutti i Datori di Lavoro in materia di sicurezza sul lavoro .
Sarà la prossima cConferenza Stato <Regioni a determinare la durata, i programmi e le modalità di erogazione di tali corsi entro il prossimo 30 Giugno 2022.
La nuova figura del preposto.
Il preposto, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, è una figura che ricopre un ruolo di garanzia all’interno dell’azienda, in particolare per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. La sua nomina è obbligatoria con apposito atto scritto in tutte le aziende e deve essere individuato tra i lavoratori che non rivestono cariche dirigenziali. Il preposto deve ricevere una adeguata formazione e adeguato addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro e deve essere in grado di intervenire efficacemente in caso di emergenza. Inoltre, deve essere sempre informato circa i rischi presenti nell’azienda e sulle misure adottate per contrastarli.
Gli adempimenti: la nomina e la formazione e aggiornamento del Preposto
Attualmente il Preposto, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, è il “soggetto che, in ragione della sua funzione, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di sicurezza e salute sul lavoro”. La formazione e l’aggiornamento del Preposto sono disciplinati dagli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni (Allegato II).
Oltre , come abbiamo visto alla nomina con atto scritto del preposto la prossima Conferenza Stato Regioni entro il 30 Giugno 2022 dovrà, al fine di garantire al Preposto di ricevere una formazione adeguata in relazione alla propria mansione così come fortemente rafforzata dalla nuova normativa, stabilire le nuove modalità di erogazione esclusivamente in modalità frontale con relativi programmi e durata , ed un aggiornamento con periodicità biennale ( non più quinquennale ) sugli aspetti della sicurezza sul lavoro connessi alla propria attività così come rivista dalla nuova normativa.
Attendiamo la Conferenza Stato Regioni . .