Espletare, in maniera sicura e conforme alle leggi , l’obbligo di formazione e aggiornamento per gli addetti alle Squadre Antincendio aziendali in tutta la Sardegna , in azienda o nostre aule, oggi è più facile utilizzando le informazioni del Numero Verde 800-089590
Su SardiniFormazione.it è possibile trovare le caratteristiche , i riferimenti normativi e i programmi dei corsi obbligatori per la formazione e l’aggiornamento triennale degli addetti alla squadra antincendio aziendale.
I corsi che la normativa prevede siano effettuati da esperti antincendio NOSTRI PARTNERS e per il rischio elevato con esaminatori appartenenti ai Vigili del Fuoco , si devono , ovviamente svolgere in modalità d’aula e prevedono una parte pratica specialistica.
626School , agenzia formativa accreditata e certificata ISO 9001:2015 da Bureau Veritas, organizza in tutta la Sardegna dal 2006 i corsi di formazione e di aggiornamento previsti dalla legge con rilascio di attestazione valida ad attestare l’assolvimento dell’obbligo previsto per l’Azienda.
Location in tutta la Sardegna, e Calendari Corsi è possibile conoscerli attraverso il Numero Verde 800-089590 gratuito a disposizione di ogni datore di lavoro e per ogni tipologia di azienda .
Naturalmente su richiesta è possibile organizzare Corsi su Misura direttamente in azienda in tutte le città della Sardegna facendone richiesta a segreteria@626school.it.
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Riferimenti Normativi
Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,
i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi antincendio specifici.
I contenuti di tali corsi di formazione antincendio devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse (rischio basso, rischio medio o rischio elevato).
I nostri corsi di formazione antincendio rispettano quanto previsto dall’allegato IX del D.M. 10/03/1998 per quanto concerne i contenuti minimi essenziali e garantiscono un’ottima preparazione delle squadre di emergenza ottenuta grazie al personale esperto e agli ottimi supporti informativi.
L’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma che “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico“.
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Generale per la Formazione ha reso nota una circolare (circolare prot. 12653 del 23 febbraio 2011 ) per chiarire gli aspetti relativi ai corsi di Aggiornamento degli Addetti alle Squadre Antincendio.
La periodicità degli aggiornamenti della formazione agli Addetti Antincendio, secondo autorevoli fonti dei VV.F. (Direzione Regionale Emilia Romagna) è opportuno avvenga con cadenza triennale.
La Classificazione dei luoghi di lavoro per il rischio incendio
ATTIVITÀ A RISCHIO INCENDIO ELEVATO
La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all’allegato I al D.M. 10/03/1998. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:
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a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq ;
h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i) alberghi con oltre 200 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e ripara ione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
ATTIVITÀ A RISCHIO INCENDIO MEDIO
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
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a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.