Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 138 del 7 gennaio 2019
Pres. Bronzini, Est. Cinqu
DIRITTO DEL LAVORO. SICUREZZA SUL LAVORO. Licenziamento del dipendente ingiustificatamente assente al corso di formazione in materia di sicurezza. Artt. 20 comma 1 e 2, lett. h), d. lgs. n. 81/2008. Violazione dei doveri di diligenza corretteza e buona fede. Artt. 1175 e 1135 c.c. . CCNL. Recidiva della condotta.
L’art. 72 lett. I del CCNL Vetro (richiamato nella contestazione), per la parte che qui interessa, prevede che il licenziamento per punizione è consentito, in caso di recidiva nella “medesima mancanza” di cui all’art. 71 (che contempla anche la mancata presentazione al lavoro senza giustificato motivo) nonché nelle fattispecie di cui ai punti e), f), g) e h) dello stesso art. 71, che abbiano dato luogo a tre sospensioni nei dodici mesi precedenti. La contrattazione collettiva ha distinto, pertanto, l’ipotesi della recidiva specifica, e che consente al datore di lavoro di procedere al licenziamento senza preavviso in caso di sua eventualità, da quella plurima/impropria che richiede, invece, una pregressa triplice sospensione per particolari e tipizzati illeciti disciplinari.
COMMENTO:
Il licenziamento operato nei confronti di un lavoratore che reiteri assenze ingiustificate (già punite negli anni precedenti con due sospensioni) non partecipando ad un corso di formazione per la sicurezza sul lavoro è legittimo e confacente con l’impossibilità di applicare sanzioni conservative del posto di lavoro. L’art. 20 del d. lgs. n. 81/2008 elenca una serie di obblighi a cui il lavoratore deve sottostar, tra cui vi sono quelli di “a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, “b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale” nonchè “h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” (cfr. art. 20, comma 2 d. lgs. n. 81/2008).
Gli obblighi in capo al lavoratore hanno una duplice natura, legale e contrattuale, oltre che costituire fonte di responsabilità penale ai sensi della disciplina normativa specifica del d. lgs. n. 81/2008; pertanto, una loro violazione che abbia le caratteristiche della gravità per aver disatteso il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore stesso ne giustifica la sanzione del licenziamento, avendo il lavoratore violato i generici obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede propri di ogni rapporto obbligatorio ai sensi degli artt. 1135 e 1375 c.c. . Tanto più che, alla luce dell’esame delle clausole contrattuali derivanti dal CCNL applicabile al lavoratore, tale proporzionalità era conforme poichè l’art. 72, lett. I del CCNL Vetro prevedevala possibilità di licenziare il lavoratore proprio nel caso di recidiva.
D’altro canto, sarebbe impossibile poter soprassedere a tali comportamenti stante l’intrinseca interdipendenza delle figure aziendali nonchè gli specifici obblighi del datore di lavoro, il quale è penalmente responsabile allorquando non garantisca che i lavoratori adempiano all’obbligo di formazione in maniera adeguata (cfr. art. 18, comma 1, lett. l e art. 37 del d. lgs. n. 81/2008)
Fonte : Avv. A. Zuco http://www.studiolegalezuco.it/