Aggiornato al 24 agosto 2026
Il 24 maggio 2027 è una data che molti Datori di Lavoro dovrebbero già avere segnato sul calendario.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha infatti disciplinato lo specifico percorso formativo destinato ai Datori di Lavoro previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
Per i Datori di Lavoro già operativi alla data di entrata in vigore dell’Accordo, la disciplina transitoria prevede il completamento della formazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, tenendo conto degli eventuali crediti e riconoscimenti formativi applicabili.
La data di riferimento è quindi:
24 MAGGIO 2027
Ma cosa succede se un Datore di Lavoro interessato dall’obbligo arriva alla scadenza senza aver completato la formazione prevista?
La questione merita attenzione perché non stiamo parlando semplicemente di un attestato mancante.
La formazione del Datore di Lavoro fa oggi parte del sistema degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Vediamo quindi cosa significa concretamente per un’impresa.
Il nuovo corso per Datore di Lavoro: perché oggi è obbligatorio
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha definito durata, contenuti e modalità del nuovo percorso formativo destinato ai Datori di Lavoro.
Il corso base ha una durata minima di:
16 ORE
Per i Datori di Lavoro delle imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei e mobili è inoltre previsto, nei casi disciplinati dall’Accordo, uno specifico modulo aggiuntivo Cantieri di 6 ore.
Il percorso può quindi arrivare a:
16 ore + 6 ore modulo Cantieri = 22 ore.
È inoltre previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.
Per approfondire chi deve frequentare il corso e la disciplina della scadenza puoi leggere:
Corso Datore di Lavoro 16 ore in Sardegna: chi deve farlo entro il 24 maggio 2027
Cosa succede dopo il 24 maggio 2027 se il Datore di Lavoro non ha fatto il corso?
Questa è la domanda centrale.
Per i Datori di Lavoro soggetti al nuovo obbligo che rientrano nella disciplina transitoria, il 24 maggio 2027 rappresenta il termine entro il quale completare il percorso formativo previsto, salvo l’applicazione degli specifici crediti formativi riconosciuti dall’Accordo.
Superare quella data senza avere adempiuto, quando il corso è dovuto, significa quindi trovarsi in una situazione di mancato adempimento dell’obbligo formativo previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
Ed è importante comprendere che la questione non riguarda soltanto la possibilità di ricevere una sanzione.
Riguarda la conformità complessiva dell’organizzazione aziendale in materia di salute e sicurezza.
Quali sanzioni sono previste per la mancata formazione?
L’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 prevede oggi che:
Datore di Lavoro, dirigenti e preposti ricevano un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per la violazione degli obblighi richiamati dall’articolo 37, comma 7, il sistema sanzionatorio previsto dall’articolo 55, comma 5, lettera c), contempla:
arresto da due a quattro mesi
oppure
ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
Gli importi delle sanzioni possono essere oggetto di aggiornamenti normativi; per questo è sempre opportuno verificare il testo vigente al momento dell’accertamento.
Ma fermarsi all’importo dell’ammenda rischia di far perdere di vista il problema principale.
Il vero problema non è soltanto la sanzione
Un’impresa non dovrebbe occuparsi della sicurezza sul lavoro soltanto quando arriva un controllo.
Il Datore di Lavoro è il soggetto centrale del sistema aziendale di prevenzione.
È chiamato a organizzare e governare aspetti fondamentali quali, tra gli altri:
- valutazione dei rischi;
- organizzazione della prevenzione;
- individuazione delle figure della sicurezza;
- formazione dei lavoratori;
- gestione delle emergenze;
- adozione delle misure di prevenzione e protezione;
- verifica dell’effettiva applicazione delle procedure aziendali.
La nuova formazione del Datore di Lavoro nasce proprio per aumentare la consapevolezza rispetto a questo ruolo.
Presentarsi a un controllo con un obbligo formativo non assolto significa quindi evidenziare una carenza nel sistema di prevenzione aziendale.
E se in azienda c’è già un RSPP esterno?
Questo è uno degli equivoci più frequenti.
La presenza di un RSPP esterno non elimina di per sé l’obbligo formativo del Datore di Lavoro.
Datore di Lavoro e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolgono infatti funzioni differenti.
Il nuovo corso di 16 ore riguarda il Datore di Lavoro in quanto Datore di Lavoro.
Diverso è il percorso previsto quando il Datore di Lavoro decide, nei casi consentiti dalla normativa, di svolgere direttamente anche i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Abbiamo approfondito questa differenza qui:
Datore di Lavoro e Datore di Lavoro RSPP: due percorsi che non devono essere confusi
Chi ha già frequentato corsi sulla sicurezza deve rifare tutto?
Non necessariamente.
Prima di iscriversi al nuovo corso è opportuno verificare la formazione già posseduta.
L’Accordo Stato-Regioni disciplina infatti specifici riconoscimenti e crediti formativi.
Questo significa che la domanda corretta non è:
“Ho già fatto un corso, quindi sono esonerato?”
ma:
“La formazione che possiedo genera un credito riconosciuto rispetto al nuovo percorso per Datore di Lavoro?”
Abbiamo dedicato un approfondimento specifico proprio a questo tema:
Corso Datore di Lavoro 16 ore: chi ha diritto ai crediti formativi e chi può essere esonerato?
La verifica preventiva è importante anche per evitare di acquistare corsi non necessari o duplicare inutilmente formazione già riconosciuta.
Perché non conviene arrivare a maggio 2027
Il 24 maggio 2027 è il termine previsto dalla disciplina transitoria per i Datori di Lavoro interessati.
Non è però necessario aspettare quella data.
Per una piccola o media impresa, programmare oggi la formazione significa poter scegliere il periodo più adatto alle proprie esigenze senza trasformare un obbligo programmabile in un’emergenza.
In particolare permette di:
- verificare preventivamente eventuali crediti formativi;
- individuare il percorso realmente necessario;
- scegliere il momento più adatto per frequentarlo;
- evitare la concentrazione delle richieste in prossimità della scadenza;
- completare per tempo un adempimento obbligatorio.
Abbiamo approfondito anche questo aspetto:
Corso obbligatorio Datore di Lavoro in Sardegna: conviene aspettare il 2027 o farlo subito?
Corso Datore di Lavoro in Sardegna: come verificare quale percorso serve
Non tutte le situazioni aziendali sono identiche.
Prima dell’iscrizione è opportuno verificare almeno:
1. chi riveste effettivamente il ruolo di Datore di Lavoro;
2. quale formazione possiede già;
3. se sono applicabili crediti formativi;
4. se svolge direttamente anche i compiti del SPP;
5. se l’impresa rientra nei casi per i quali è richiesto il modulo aggiuntivo Cantieri.
Soltanto dopo questa verifica è possibile individuare correttamente il percorso.
Puoi consultare i percorsi disponibili nel nostro:
Catalogo corsi Sardinia Formazione
24 maggio 2027: meglio arrivarci già in regola
La scadenza può sembrare ancora lontana.
Ma il nuovo obbligo interessa un numero molto elevato di imprese.
Per questo il messaggio non deve essere:
“Aspetta maggio 2027.”
Al contrario:
verifica oggi la tua situazione e programma per tempo ciò che effettivamente devi fare.
La sicurezza sul lavoro non dovrebbe essere gestita come una successione di emergenze burocratiche.
Un sistema efficace parte dalla conoscenza degli obblighi, dalla corretta organizzazione aziendale e dalla formazione delle persone che hanno responsabilità nella prevenzione.
E il Datore di Lavoro è la prima di queste persone.
626 School: formazione e consulenza per le imprese della Sardegna
626 School srl opera dal 2006 nella formazione e nella consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, supportando imprese e Datori di Lavoro nell’organizzazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008.
È un’agenzia formativa accreditata dalla Regione Sardegna e opera con sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001.
Attraverso Sardinia Formazione, 626 School mette a disposizione delle imprese percorsi formativi in modalità compatibili con quanto previsto dalla normativa applicabile.
Sei un Datore di Lavoro e non sai se devi frequentare il nuovo corso?
Prima di iscriverti, verifica la tua situazione formativa.
L’obiettivo non è fare più corsi.
È fare quelli realmente necessari e arrivare alla scadenza con gli adempimenti sotto controllo.
Vuoi verificare il Corso Datore di Lavoro?
Per conoscere il percorso formativo, le modalità di partecipazione e le informazioni sul nuovo obbligo puoi consultare il sito dedicato:
Corso Obbligatorio Datore di Lavoro in Sardegna
Non aspettare il 24 maggio 2027: verifica per tempo la tua posizione formativa e il percorso applicabile alla tua azienda.
FAQ – Corso Datore di Lavoro 16 ore, scadenza e sanzioni
1. Entro quando deve essere completato il nuovo corso per Datore di Lavoro?
Per i Datori di Lavoro già operativi che rientrano nella disciplina transitoria prevista dal nuovo Accordo Stato-Regioni, la data di riferimento per completare la formazione è il 24 maggio 2027, tenendo conto degli eventuali crediti formativi e riconoscimenti applicabili.
2. Cosa succede se il Datore di Lavoro non frequenta il corso entro il 24 maggio 2027?
Quando il corso è dovuto e non risultano applicabili crediti o esoneri previsti dalla disciplina, il mancato completamento della formazione entro il termine comporta il mancato adempimento dell’obbligo formativo previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
Non si tratta quindi semplicemente di non possedere un attestato, ma di una carenza rispetto agli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
3. Quali sanzioni sono previste per la mancata formazione del Datore di Lavoro?
Il sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008 prevede per la violazione dell’art. 37, comma 7, richiamata dall’art. 55, comma 5, lettera c), l’arresto da due a quattro mesi oppure l’ammenda prevista dalla normativa vigente.
Gli importi delle ammende sono soggetti ad aggiornamento; è quindi opportuno fare sempre riferimento al testo normativo vigente al momento dell’accertamento.
4. Il corso Datore di Lavoro dura 16 ore?
Sì. Il percorso base previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni ha una durata minima di 16 ore.
Per i Datori di Lavoro delle imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei e mobili è inoltre previsto, nei casi disciplinati dall’Accordo, uno specifico modulo Cantieri di 6 ore.
5. Se l’azienda ha un RSPP esterno, il Datore di Lavoro deve comunque frequentare il corso?
La presenza di un RSPP esterno non elimina di per sé l’obbligo formativo previsto per il Datore di Lavoro.
Il corso di 16 ore riguarda infatti il soggetto in quanto Datore di Lavoro ed è distinto dalla formazione prevista per chi svolge direttamente anche i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
6. Chi è già Datore di Lavoro RSPP deve frequentare anche il nuovo corso di 16 ore?
Non è corretto rispondere automaticamente sì o no.
Occorre verificare la formazione già effettuata, gli attestati posseduti e le disposizioni dell’Accordo relative ai crediti formativi applicabili.
Prima di iscriversi a un nuovo corso è quindi consigliabile effettuare una verifica della propria posizione formativa.
7. Chi ha già frequentato altri corsi sulla sicurezza è esonerato?
Non automaticamente.
Aver frequentato corsi sulla sicurezza non significa necessariamente essere esonerati dal nuovo percorso. Occorre verificare se la specifica formazione posseduta consente di beneficiare dei crediti formativi previsti dall’Accordo Stato-Regioni.
8. In una SRL con più amministratori devono fare tutti il corso?
Non necessariamente.
Occorre prima individuare chi riveste effettivamente il ruolo di Datore di Lavoro ai fini del D.Lgs. 81/2008, considerando l’organizzazione aziendale e l’effettivo esercizio dei poteri decisionali e di spesa.
Solo successivamente è possibile stabilire chi è interessato dal relativo obbligo formativo.
9. Il corso Datore di Lavoro può essere frequentato in e-learning?
Il nuovo Accordo Stato-Regioni consente per il percorso del Datore di Lavoro le modalità formative previste dallo stesso Accordo, compreso l’e-learning quando vengono rispettati tutti i requisiti applicabili.
È quindi importante scegliere un percorso organizzato conformemente alla normativa vigente.
10. È meglio aspettare il 24 maggio 2027?
Non c’è alcun vantaggio particolare nell’arrivare alla scadenza.
Programmare la formazione in anticipo permette di verificare eventuali crediti, individuare il percorso corretto e scegliere il periodo più compatibile con l’attività aziendale.
Per molte PMI significa soprattutto evitare di trasformare un obbligo programmabile in un’urgenza.
11. Dove posso trovare informazioni sul Corso Datore di Lavoro in Sardegna?
626 School ha predisposto un sito specificamente dedicato al nuovo obbligo formativo, dove è possibile approfondire il percorso e le modalità disponibili:
Corso Obbligatorio Datore di Lavoro in Sardegna
Prima dell’iscrizione è consigliabile verificare anche la formazione già posseduta, in modo da individuare il percorso effettivamente necessario.
Approfondimento :
SRL con più amministratori: chi deve fare il nuovo corso Datore di Lavoro di 16 ore?





